CHEESE 2025
DEFINIZIONI
In aggiunta ai termini altrove definiti nel presente Regolamento, i termini di seguito elencati avranno il significato attribuito ad ognuno di essi:
Art. 1 - Cheese è una mostra mercato che si propone quale momento di educazione al gusto del consumatore e di promozione delle produzioni lattiere e casearie.
Art. 2 - L’Evento è organizzato da Slow Food Promozione Srl SB (di seguito anche “Organizzazione”) e Città di Bra, e avrà luogo a Bra nel periodo compreso tra il 19 e il 22 settembre 2025.
Art. 3 -Oggetto della prestazione, corrispettivo e modalità di pagamento (esclusi Enti, Partner, Sponsor Tecnici e altre collaborazioni)
Le prestazioni oggetto del presente Regolamento sono:
Il corrispettivo per le prestazioni fornite è quello indicato nella Domanda di Partecipazione allegata e dovrà essere versato tassativamente entro i termini previsti.
NORME DI ACCETTAZIONE E DOMANDA DI AMMISSIONE
Art. 4 - Norme di accettazione
Possono essere ammessi a partecipare all’Evento:
L’Organizzazione si riserva la facoltà di comprendere altre categorie in ambito di sponsorizzazioni e similari.
Art. 5 -Domanda di ammissione (esclusi Enti, Partner, Sponsor Tecnici e altre collaborazioni)
La Domanda di Partecipazione (di seguito chiamata Ddp) dovrà essere inoltrata a pena di irricevibilità con l’apposito modulo debitamente compilato, sottoscritto e controfirmato online. La Ddp costituisce proposta irrevocabile per il richiedente e comporta l'accettazione da parte sua del presente "Regolamento Manifestazione Cheese 2025".
Il “Regolamento Tecnico di Manifestazione”, il “Fascicolo Sicurezza e Moduli Vari” saranno disponibili online sulla piattaforma Espositori.
La Ddp verrà valutata dall’Organizzazione, che deciderà in assoluta autonomia e con il solo obbligo di indicare i motivi della mancata accettazione.
Il richiedente è tenuto a fornire l’eventuale documentazione richiesta per decidere sull'accoglimento della Ddp e per accertare - in qualsiasi momento - il rispetto delle condizioni di partecipazione alla Manifestazione.
Nel caso di accoglimento della Ddp ne verrà data comunicazione al Referente aziendale per la partecipazione alla manifestazione. A seguire verranno comunicati all’Espositore i dati di accesso al portale per l’indicazione di ulteriori dati utili e informazioni relative alla partecipazione.
La comunicazione di accoglimento della Ddp comporta l’accettazione della proposta irrevocabile formulata con essa dall’Espositore e conseguentemente l’assunzione da parte di quest’ultimo, di tutti gli impegni contenuti nel presente regolamento, anche in assenza del successivo accesso al portale.
Resta inteso che è responsabilità dell’Espositore comunicare tempestivamente l’eventuale modifica del Referente aziendale per la partecipazione alla manifestazione e/o relativo indirizzo e-mail; fermo restando che in caso di omessa rettifica, le comunicazioni si intenderanno comunque correttamente ricevute.
Art. 6 -Accettazione della domanda di partecipazione (esclusi Enti, Partner, Sponsor Tecnici e altre collaborazioni)
L’accettazione della Domanda di Partecipazione e l’assegnazione dello spazio espositivo sono rimesse all’insindacabile giudizio dell’Organizzazione.
L’Organizzazione si riserva comunque la facoltà di modificare le modalità di partecipazione e l’ubicazione assegnata. Nessuna modifica darà diritto all’Espositore a richiedere un risarcimento.
L’Espositore, allorché avrà ricevuto la comunicazione dell’accettazione della Ddp, sarà tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo pattuito, anche in assenza dell’accesso al portale, con pagamento di quanto dovuto entro la data indicata sul contratto e, in ogni caso, prima della data di inizio della Manifestazione.
In mancanza di pagamento entro i termini indicati, l'Organizzazione potrà considerare risolto il contratto per inadempienza del partecipante, senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice. In tal caso, l'Organizzazione ne darà formale comunicazione all'interessato, con e-mail indirizzata al Referente aziendale per la partecipazione alla manifestazione e - oltre ad essere svincolato da ogni impegno e a poter disporre dello stand assegnandolo ad altri richiedenti - avrà diritto all'integrale pagamento, a titolo di penale, dell’intero corrispettivo dovuto per la partecipazione nonché ogni altro corrispettivo contrattuale, detratto quanto già eventualmente percepito per tali titoli e fatto salvo ogni suo diritto a risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L’Espositore si impegna a comunicare all’Organizzazione ogni eventuale modifica societaria (quali a mero titolo esemplificativo, cessione, anche parziale, di quote societarie o, comunque, dell’azienda, ingresso di nuovi soci, fusione con altre società, scissione, …) o l’eventuale cessione a terzi dell’azienda intervenuta successivamente all’accettazione della Domanda di Partecipazione.
L’Organizzazione si riserva la facoltà di escludere l’Espositore, in caso di mancate o mendaci comunicazioni (relative all’azienda e/o ai prodotti proposti) ovvero qualora intervengano modifiche di cui al comma che precede (relative all’azienda e/o aziende ad essa collegate/correlate/di proprietà/in partecipazione) tali da recare pregiudizio, anche all’immagine dell’Organizzazione stessa. In tal caso, l’Espositore non avrà diritto a richiedere alcun risarcimento, ma soltanto a ottenere la restituzione delle somme versate per la partecipazione all’Evento.
Art. 7 - Catalogo ufficiale della manifestazione
Il catalogo della manifestazione, contenente l’elenco delle aziende espositrici e la tipologia dei prodotti, verrà pubblicato online sul Sito a partire dalla formalizzazione della procedura di iscrizione. L’Organizzazione, per creare il catalogo online, utilizzerà le informazioni fornite dall’Espositore nella prima parte della Domanda di Partecipazione. Le informazioni che si trovano nel catalogo online dovranno essere fornite e aggiornate dall’Espositore. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi errore presente sul catalogo online.
ALLESTIMENTI, APERTURA AL PUBBLICO E SMONTAGGI
Art. 8 - Allestimento e smontaggio
L’occupazione degli spazi assegnati dovrà avvenire giovedì 18 settembre dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e venerdì 19 settembre 2025 dalle ore 7.00 alle ore 9.00; tale orario è ritenuto inderogabile, pena l’inadempienza del contraente.
L’ingresso dei veicoli all’interno dell’area espositiva per lo scarico merci è assolutamente vietato al di fuori degli orari sopra indicati e comunque previa autorizzazione dell’Organizzazione.
Tutti i soggetti che accedono agli spazi espositivi devono essere muniti di titolo di ingresso (pass) anche nella fase di allestimento e smontaggio.
La manifestazione sarà aperta da venerdì 19 a lunedì 22 settembre 2025 con i seguenti orari:
Gli espositori potranno accedere ai propri spazi un’ora prima dell’apertura, fatta eccezione per il giorno 19 settembre (vedi sopra).
La rimozione della merce ed eventuali allestimenti leggeri di proprietà dell’espositore (tavoli, sedie, materiale grafico ecc.) dovrà avvenire solo ed esclusivamente lunedì 22 settembre dalle ore 18.00 alle ore 23.00.
Prima di tale data e ora è vietato ritirare la merce in esposizione pena la mancata restituzione del deposito cauzionale di cui all’art. 10.
Lo smontaggio degli stand (strutture e arredi fissi) dovrà essere concordato con l’Organizzazione.
L’accesso con i mezzi all’interno dell’area espositiva per montaggio e smontaggio è assolutamente vietato senza l’autorizzazione dell’Organizzazione.
Gli orari potrebbero subire variazioni in funzione delle successive fasi di organizzazione dell’Evento e delle disposizioni normative vigenti.
Art. 9 - Termini per l’occupazione dello spazio assegnato
Tutti gli spazi dovranno essere occupati entro le ore 9.00 del giorno 19 settembre 2025. Se entro tale scadenza l’Espositore non avrà provveduto a occupare lo spazio assegnato l’Organizzazione si riserverà il diritto di considerare lo stesso rinunciatario. L’Espositore sarà tenuto al pagamento
integrale del corrispettivo pattuito.
L’Organizzazione si riserva il diritto al risarcimento dei danni subiti oltre alla possibilità di disporre diversamente dello spazio lasciato vacante per la mancata partecipazione.
Art. 10 – Cauzione (esclusi Enti, Partner, Sponsor Tecnici e altre collaborazioni)
Tutti gli Espositori di Cheese 2025 al momento dell’accredito e prima di prendere possesso dello spazio espositivo, sono tenuti a versare la somma di euro250,00 (attestazione versamento con ricevuta).
La cauzione verrà interamente restituita e/o annullata al termine della manifestazione, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Espositore stesso.
In caso di mancato ritiro, la cauzione verrà acquisita da Slow Food Promozione Srl SB.
L’Organizzazione, nei casi in cui l’Espositore non rispetti il presente regolamento durante l’Evento, si riserva di trattenere la somma versata a titolo di cauzione, quale acconto sulla penale di cui al successivo art. 21.
Art. 11 - Tessere
L’Organizzazione rilascerà a ciascun Espositore, in base alla tipologia dello spazio acquistato, tessere di libero ingresso (pass). Le tessere dovranno essere intestate alla persona designata quale beneficiaria e dovranno essere convalidate dal timbro della ditta espositrice.
OBBLIGHI E DIVIETI DELL’ESPOSITORE
Art. 12 - Prodotti
I prodotti in vendita devono rispettare le linee guida di Slow Food, i prodotti non conformi non saranno ammessi all’Evento e non potranno essere venduti. Tutti gli Espositori devono essere in grado, su richiesta dell’Organizzazione e del visitatore o delle autorità competenti, di documentare la tracciabilità del prodotto.
È da ritenersi assolutamente vietata:
Non è in ogni caso consentita la vendita di prodotti non elencati nelle categorie merceologiche ammesse nel regolamento dell’Evento.
Gli Espositori dei prodotti lattiero – caseari dei Presìdi Slow Food hanno facoltà di vendere oltre al prodotto oggetto di Presidio, che dovrà avere una presenza prevalente, altri formaggi esclusivamente di loro produzione, se realizzati secondo le linee guida della manifestazione.
Gli Espositori dei prodotti dei Presìdi Slow Food appartenenti a filiere produttive di montagna (es. miele, prodotti di agricoltura delle terre alte..) hanno facoltà di vendere oltre al prodotto oggetto di Presidio, che dovrà avere una presenza prevalente, una referenza appartenente ad altra tipologia esclusivamente di loro produzione, se realizzata secondo le linee guida della manifestazione.
Art. 13 -Obbligo di esposizione del prezzo di vendita, rispetto della normativa fiscale e modalità di pagamento del corrispettivo.
L’Espositore è obbligato a esporre il prezzo di vendita al pubblico di ogni prodotto; l’Organizzazione si riserva la possibilità di esercitare opera di controllo.
L’Espositore si impegna a rispettare la normativa fiscale vigente in materia di vendita di prodotti in occasione di fiere ed eventi.
E’ assolutamente consigliato munirsi di POS per gestire al meglio le transazioni con i visitatori e favorire la realizzazione di un evento cashless.
Art. 14 -Divieto di modifica della struttura e dello spazio assegnato
È fatto divieto assoluto di modificare la struttura assegnata e occupare più superficie di quanta concessa. L’inadempienza comporta il trattenimento della cauzione (vedi art. 10), oltre al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In particolare, gli Espositori non possono apportare alcuna modifica (quali, a mero titolo esemplificativo, forare, tagliare, rimuovere porzioni, appendere cavi o altri oggetti alle orditure dei padiglioni e/o alle strutture portanti) delle strutture installate (tensostrutture, pavimentazioni, pareti divisorie, soffitti) e agli impianti tecnici di servizio in essere. Per ogni modifica e/o alterazione e/o danno causato alle strutture e/o agli impianti tecnici di servizio e/o ai beni forniti dall’Organizzazione, quest’ultima addebiterà all’Espositore il costo per il ripristino e/o la sostituzione, oltre al risarcimento dei danni. Qualsiasi richiesta di personalizzazione dello spazio dovrà rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento Tecnico di Manifestazione e dovrà essere comunicata e sottoposta all’insindacabile giudizio dell’Organizzazione. L’eventuale approvazione della richiesta verrà comunicata in forma scritta. Ogni modifica o parte di essa non autorizzata potrà essere rimossa dall’Organizzazione a spese dell’Espositore. Nessun Espositore potrà installare nello spazio a lui assegnato arredamenti e/o oggetti tali da privare di luce, arrecare molestie o comunque nuocere ad altro Espositore. L’utilizzo di apparecchi scenici per la produzione di fumi, suoni o luci è severamente vietato. Non è ammessa nessuna variazione o modifica di allestimento dello spazio espositivo scelto salvo per gli spazi a personalizzazione libera.
In ogni caso, l’Organizzazione si riserva il diritto, con spese a carico esclusivo dell’Espositore, di far rimuovere e/o modificare ogni allestimento o parte di esso che possa arrecare danno ad altri Espositori e/o al pubblico e/o all’Organizzazione stessa, che non abbia caratteristiche di decoro e/o di arredo conformi allo stile qualitativo della Manifestazione o che non rispetti le indicazioni del Regolamento Tecnico di Manifestazione.
Art. 15- Personalizzazione spazi
Tutti gli Espositori che personalizzano i loro spazi sono tenuti a seguire le linee guida in materia di allestimenti eco-compatibili e gestione dei rifiuti contenute nel Regolamento Tecnico di Manifestazione, pertanto i rifiuti devono essere smistati correttamente nelle apposite isole.
Art. 16- Disposizioni in materia di sicurezza igienico-sanitaria
L’Espositore si intende obbligato ad applicare tutte le normative vigenti in materia di igiene e sicurezza nella conservazione e nella somministrazione degli alimenti.
Art. 17- Altri divieti
È assolutamente vietato disegnare, copiare, misurare, fotografare o riprodurre in un modo qualsiasi le merci esposte, salvo esplicita autorizzazione scritta dell’Espositore interessato. Gli Espositori non potranno opporsi a riproduzioni grafiche, fotografiche e cinematografiche del complesso espositivo e di quanto in esso contenuto, né alla vendita di tali produzioni, se disposte dall’Organizzazione stessa.
Art. 18 - Pubblicità
L’esercizio della pubblicità in ogni sua forma è riservato in via esclusiva all’Organizzazione o a chi per essa delegato. È rigorosamente vietata qualunque forma di pubblicità ad alta voce o con l’impiego di altoparlanti o altri mezzi sonori, nonché la distribuzione, fuori dello spazio assegnato, di assaggi, di cataloghi, listini e di materiale pubblicitario di ogni natura. L’Organizzazione potrà, a suo insindacabile giudizio, concedere deroghe in materia.
Art. 19- Proiezione film ed esecuzioni musicali
Le proiezioni di film e le esecuzioni musicali effettuate a mezzo di idonee apparecchiature sono soggette al pagamento dei diritti d’autore. Notizie dettagliate circa le modalità e i diritti che dovranno essere corrisposti, saranno fornite dalla S.I.A.E di competenza, con la quale l’Espositore deve prendere preventivo accordo. L’Espositore deve essere munito di preventivo permesso rilasciato dalla S.I.A.E. stessa. Durante la manifestazione, funzionari della S.I.A.E. provvederanno a visitare gli stand per i necessari controlli circa l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalle vigenti leggi sul diritto d’autore. Laddove l’Espositore fosse trovato sprovvisto di idonea documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi S.I.A.E., l’Organizzazione provvederà ad addebitare tale onere direttamente all’Espositore.
Art. 20 - Facoltà di esclusione
Gli Espositori sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del regolamento, oltre a tutte quelle previste dalle Autorità di Pubblica Sicurezza. Qualsiasi infrazione potrà provocare l’esclusione immediata, temporanea o definitiva dell’Espositore che abbia contravvenuto alla regola senza che ciò possa dargli diritto al rimborso o indennità di sorta. L’Organizzazione potrà disporre come crederà più opportuno degli spazi rimasti liberi per esclusioni dovute a infrazioni del regolamento.
Art. 21 - Penali (esclusi Enti, Partner, Sponsor Tecnici e altre collaborazioni)
Qualora l’Espositore non rispetti il Regolamento e, in particolare, le disposizioni contenute negli articoli da 11 a 20, l’Organizzazione potrà addebitare una penale pari a euro 500,00 per ogni singola violazione, nonché richiedere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. L’Organizzazione potrà, in caso di applicazione della penale, trattenere a titolo di acconto la somma di cui all’art. 10 che precede, versata a titolo di cauzione.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, saranno considerate violazioni con conseguente diritto dell’Organizzazione di applicare la penale:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Art. 22 - Ai fini della validità del presente contratto di vendita il Responsabile del Procedimento dichiara di essere consapevole che con la stipula del suddetto contratto egli assume la piena titolarità di committente. È pertanto esclusivo compito del Responsabile del Procedimento (committente dei lavori), organizzare, coordinare, e vigilare le attività lavorative necessarie alla preparazione del proprio spazio, facendo riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 e smi. Il Responsabile del Procedimento è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, anche ai fini di quanto previsto nell’allegato XVII al D.Lgs. 81/08 e smi, comma 1 alle lettere b), c) e d).
Il Responsabile del Procedimento dichiara:
Il Responsabile del Procedimento si impegna a comunicare ogni variazione rispetto a quanto dichiarato in precedenza, prima dell’accesso allo spazio espositivo e, comunque, prima dell’avvio delle fasi di montaggio/smontaggio.
Art. 23 - Qualora l’espositore sia titolare di spazi espositivi a progettazione libera (ovvero spazi non preallestiti dall’Organizzazione) o spazi espositivi preallestiti con la possibilità di personalizzazione, e quindi l’espositore stesso sia coinvolto nei lavori di montaggio/smontaggio dello spazio espositivo, altre società, imprese e/o lavoratori autonomi, il Responsabile del procedimento si impegna a:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE ED ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
Art. 24 - L’Espositore con la stipula del presente contratto assume espressamente ed interamente, a tutti gli effetti di legge, il ruolo di Operatore del Settore Alimentare (OSA) ed è quindi il soggetto responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nello spazio espositivo assegnato e posto sotto il suo controllo. È pertanto esclusivo compito dell’Espositore garantire che nel proprio spazio espositivo gli alimenti e le bevande soddisfino tutte le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alla sua attività in tutte le fasi del trasporto, della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte come previsto in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dal Reg. (CE) 178/02, dal Reg. (CE) 852/04, Reg. (CE) 853/04 e dal Reg. (CE) 1169/11, fatto salve modifiche, integrazioni o abrogazioni degli stessi. Nel rispetto del presente contratto e con riferimento alle attività svolte ed in qualità di OSA, l’Espositore è responsabile, in via esemplificativa ma non esaustiva, dell’approvvigionamento, dello stoccaggio, della manipolazione, lavorazione e somministrazione dei prodotti. È inoltre responsabile della sanificazione e pulizia del proprio spazio espositivo, della etichettatura dei prodotti e della loro presentazione, della gestione di quelli non conformi e non più idonei alla vendita. L’Espositore si impegna a comunicare all' Organizzazione ogni eventuale contestazione ricevuta in materia dalle competenti Autorità di Controllo e da terzi. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per le conseguenze che dovessero derivare dalla violazione delle norme di legge, regolamenti o provvedimenti amministrativi in materia di sicurezza, igiene, etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari e si riserva il diritto di rivalsa qualora, dalle inadempienze sopra descritte, dovessero derivare danni all’Organizzazione stessa.
Art. 25 - L’Espositore dichiara:
Art. 26 - Moduli obbligatori da compilare
I moduli obbligatori di seguito elencati (Modulistica prenotazione servizi) devono essere debitamente compilati, sottoscritti e restituiti entro la data stabilita sui moduli stessi, pena l’impossibilità di accedere al cantiere fieristico e fermo restando tutti gli obblighi contrattuali inseriti nella presente domanda di partecipazione alla manifestazione:
Qualora l’Espositore non dovesse rispettare tali disposizioni, l’Organizzazione si riserva di ritirare la cauzione versata (Art. 10).
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 27 -Facoltà di modifica delle date e degli orari
L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare le date e l’orario di apertura e chiusura dell’Evento, senza che ciò possa dar luogo a qualsiasi pretesa di rimborso o indennità da parte degli Espositori.
Art. 28 - Cancellazione evento
Nel caso in cui l’Evento, per una ragione di qualsiasi natura, non potesse aver luogo, verrà data immediata comunicazione a tutti coloro che già abbiano presentato Domanda di Partecipazione. Contemporaneamente verrà restituita agli stessi la somma versata, dedotto l’importo di euro 610,00 (euro seicentodieci/00), trattenuto a titolo di pagamento del corrispettivo per l’inserimento dell’Espositore nel Catalogo online pubblicato sul Sito. Con il rimborso della somma predetta non potrà essere avanzata nei confronti dell’Organizzazione altra richiesta di nessun genere per nessun titolo o causale.
Nel caso in cui la manifestazione dovesse per qualunque motivo subire un’anticipata chiusura o sospensione, indipendentemente dalla volontà dell’Organizzazione, nessun indennizzo sarà dovuto agli Espositori per nessun titolo o causale.
Art. 29 - Facoltà di emanazione ulteriori norme e disposizioni
L’Organizzazione si riserva di emanare con immediata efficacia obbligatoria ulteriore norme e disposizioni, dandone comunicazione scritta.
Art. 30 - Con la firma per accettazione del presente Regolamento, parte integrante del contratto, l’Espositore si impegna a prendere visione e a rispettare tutte le norme erogate dall’Organizzazione in materia di progettazione degli spazi, operazioni di montaggio, smontaggio, sicurezza e personalizzazione contenute nel Regolamento Tecnico di Manifestazione. L’Organizzazione fornirà, successivamente, il Regolamento di Cantiere e il Piano Generale di Sicurezza.
Art. 31 - È fatto obbligo a chiunque, durante il periodo di montaggio, gestione e smontaggio dello spazio assegnato, di curare l’osservanza di tutte le norme di legge vigenti, in materia di prevenzione incendi, infortuni e igiene del lavoro. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per le conseguenze che dovessero derivare dalla violazione delle norme di legge che si dovessero verificare in tale ambito, e si riserva il diritto di rivalsa qualora, dalle inadempienze sopra descritte, dovessero derivare danni all’Organizzazione.
Art. 32 - L’Espositore si impegna a manlevare Slow Food Promozione Srl SB da qualsiasi responsabilità e/o pretesa di terzi a qualsivoglia titolo, sorta in occasione dello svolgimento della Manifestazione o derivante dalla violazione di leggi o regolamenti o provvedimenti amministrativi, imputabili ad azioni od omissioni dello stesso espositore.
Art. 33 - Sorveglianza
La custodia e la sorveglianza degli spazi espositivi e di quanto in essi contenuto durante le fasi di allestimento, di apertura al pubblico e smontaggio competono ai rispettivi Espositori. L’Organizzazione ha previsto un servizio di sorveglianza dell’intera area espositiva durante le ore di chiusura della manifestazione. L’Organizzazione non risponde degli oggetti o merci lasciati incustoditi all’interno dello spazio espositivo durante la manifestazione e durante le ore di chiusura al pubblico della stessa.
Per quanto riguarda la sorveglianza dello spazio espositivo durante l’orario di chiusura al pubblico, l’Espositore potrà avvalersi di personale a ciò appositamente preposto, previa specifica notifica all’Organizzazione, riportante le complete generalità degli operatori interessati e dopo il rilascio di esplicita autorizzazione scritta da parte dell’Organizzazione stessa.
Art. 34 - Assicurazioni
Le merci e l’arredamento che gli Espositori introdurranno negli spazi espositivi, nell’ambito dell’Evento, e delle relative zone espositive, saranno assicurati con Società Assicuratrice scelta da Slow Food Promozione Srl SB. I massimali verranno comunicati non appena disponibili e saranno calcolati una volta definito il numero totale di partecipanti all’Evento.
Art. 35 - Recesso e risoluzione
Recesso
L’Espositore potrà recedere dal Contratto inviando all’Organizzazione comunicazione scritta tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: sfpromozionesrl@legalmail.it , con un preavviso non inferiore a 60 giorni dall’inizio della manifestazione, con le seguenti conseguenze:
Qualora il recesso sia comunicato con un preavviso minore a 60 giorni rispetto alla data di inizio della manifestazione, l’Espositore sarà tenuto a versare l’importo complessivo del corrispettivo pattuito per la partecipazione alla manifestazione, oltre al diritto dell’Organizzazione di chiedere il risarcimento per ogni eventuale ulteriore danno subito.
Risoluzione
In caso di inadempimento dell’Espositore, fermo il disposto dell’art. 1455 c.c., l’Organizzazione potrà risolvere il Contratto, con le modalità e nei termini di seguito descritti.
In particolare, nel caso in cui l’Espositore vìoli uno dei termini del Regolamento, l’Organizzazione potrà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., intimare all’Espositore di porvi rimedio entro il termine di 12 ore, con comunicazione scritta contenente l’indicazione dell’inadempimento contestato. Qualora entro tale termine l’Espositore non provveda a porre rimedio all’inadempimento contestato, l’Organizzazione potrà risolvere immediatamente il contratto regolato dal Regolamento dandone comunicazione scritta all’Espositore. Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite e resta salvo il risarcimento per ogni danno subito dall’Organizzazione.
Clausola risolutiva espressa
Il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., qualora l’Espositore non rispetti più le Linee Guida, ovvero risulti inadempiente in relazione agli artt. del Regolamento. In tal caso l’Organizzazione dovrà comunicare in forma scritta la volontà di valersi della presente clausola risolutiva espressa.
Qualunque sia il motivo della risoluzione, resta fermo il diritto dell’Organizzazione a percepire il corrispettivo dovuto, oltre al risarcimento degli eventuali danni subiti.
Art. 36- Licenze
I diritti di proprietà dei contenuti e dei materiali caricati sul Sito dall’Espositore, compresi testi, fotografie, video e quant’altro, sono di titolarità di quest’ultimo.
All’atto della pubblicazione (caricamento sul Sito), l’Espositore concede all’Organizzazione una licenza perpetua, gratuita, non esclusiva e senza limiti di modalità (ad esempio web – radio - media televisione - carta stampata, etc.), tempo e spazio, in Italia e all’estero, con ogni e più ampia facoltà di adattamento/modifica e montaggio che si rendessero necessari/opportuni per uso istituzionale, divulgativo, didattico, di ricerca, promozionale e pubblicistico del movimento Slow Food, dei suoi progetti e degli eventi promossi con il suo marchio (ad es. per pubblicazioni, comunicati stampa, materiale di comunicazione, diffusione televisiva, siti web di Slow Food, video promozionali o divulgativi, …) concedendo fin d'ora a titolo gratuito la più ampia liberatoria, autorizzazione e cessione di diritti in relazione al materiale. Nella suddetta autorizzazione s’intende ricompreso il diritto a sfruttare, anche commercialmente, il materiale sia con riferimento all’evento Cheese 2025 che attraverso la pubblicazione via web (es. siti internet, canali social), radio, media televisione, carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico del suddetto materiale. In particolare, con riferimento ai siti internet, questi potranno essere consultati da chiunque, compresi i motori di ricerca, e, quindi, potranno essere indicizzati o memorizzati presso banche dati di terzi.
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Inoltre, l’Espositore dichiara di:
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Art. 37- Diritto d’autore
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Art. 38 - Protezione dei dati
I seguenti articoli rimandano ai trattamenti di dati relativi alla stipula del contratto di forniture di spazio espositivo e ai relativi obblighi contrattuali.
Tutti i dati personali che risultano dal presente Accordo e dagli ordini che ne derivano, relativi tanto alle parti quanto al personale delle parti e/o a terzi identificati e identificabili coinvolti a qualsiasi titolo, devono essere trattati conformemente al Reg. UE 2016/679 -GDPR- e al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali- e secondo quanto previsto nella privacy policy che il titolare del trattamento ha reso disponibile al link privacy.slowfood.com
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L’Espositore dichiara di aver letto e compreso l'informativa privacy e di non opporsi ai trattamenti previsti, sulla base del legittimo interesse del titolare, con specifico riguardo ai capitoli “espositori, relatori, cuochi e ospiti degli eventi fieristici” e “chiunque relativamente alle proprie immagini audio e video”.
Art. 39 - Riservatezza
Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservato il contenuto del contratto regolato dal presente Regolamento, nonché ogni altra informazione o dato che verrà in loro possesso, o di loro dipendenti e/o collaboratori, o comunque a loro conoscenza, o di loro dipendenti, collaboratori e/o ausiliari, sia direttamente che indirettamente, in occasione dell’esecuzione del presente contratto o dei singoli ordini. Tali informazioni e dati, senza il previo consenso scritto della controparte, non dovranno essere in alcun modo utilizzati o divulgati per nessun proposito che non sia quello strettamente connesso all’espletamento dell’incarico e in particolare dopo il compimento delle prestazioni e/o la cessazione del presente contratto.
L’Espositore riconosce che il servizio svolto ha carattere di riservatezza e pertanto s’impegna, a sua volta, per sé e per i propri dipendenti e/o incaricati, a non rivelare a terzi e comunque a non divulgare i contenuti di detto servizio, garantendo la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti nei suoi archivi, dei dati elaborati e dei documenti e informazioni pervenute.
Art. 40 - Foro competente
A tutti gli effetti di legge il Foro di Asti è unico competente per la risoluzione di eventuali controversie giudiziarie.
Modello organizzazione, gestione, controllo e Codice Etico
Promozione ha adottato ed efficacemente attuato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato a prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 in materia di “Responsabilità amministrativa degli enti”.
L’Espositore si impegna, nello svolgimento delle attività oggetto dell’accordo, al rigoroso rispetto dei principi sanciti nel Modello 231/2001 e nel Codice Etico di Slow Food Promozione Srl SB, scaricabile al sito:
Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione. L’adozione, da parte dell’Espositore, di comportamenti in violazione delle prescrizioni di cui alla presente clausola, darà diritto a Slow Food Promozione Srl SB di risolvere anticipatamente il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. e di chiedere il risarcimento dell’eventuale danno.