CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
Premesso che: - BolognaFiere S.p.A. con sede in Bologna, Viale della Fiera 20 (di seguito anche “Organizzatore”), nell’esercizio della propria attività commerciale, svolta in ambito concorrenziale, organizza la manifestazione SLOW WINE FAIR (di seguito anche la “Manifestazione”, in programma presso il quartiere fieristico di Bologna, dal 23 al 25 Febbraio 2025; - In occasione della Manifestazione, Slow Food Promozione Srl SB, con sede in Bra, via della Mendicità Istruita 14 (di seguito anche “Promozione”), organizzerà una collettiva di aziende assegnando a sua discrezione, all’interno di tale area, le postazioni preallestite agli Espositori che avranno sottoscritto la loro adesione; Le presenti condizioni generali disciplinano il rapporto tra l’Espositore e BolognaFiere e, in relazione alle postazioni allestite nell’area acquistata da Slow Food Promozione, il rapporto tra quest’ultima e l’Espositore. Art. 1 - PREMESSE Le premesse sono parte integrante delle presenti condizioni generali. Art. 2 - AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE Possono essere ammessi come Espositori: a) le aziende italiane od estere che espongano propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nella Manifestazione. Qualora le aziende produttrici non intervengano alla Manifestazione, potranno essere ammessi i loro concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi generali; b) le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azione di promozione, di studio, di informazione e di divulgazione nei settori interessati alla Manifestazione. L'Organizzatore si riserva la facoltà di vietare la presentazione degli stessi prodotti, campioni o servizi in più stand dello stesso settore merceologico. Art. 3 - PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE La Domanda di Partecipazione (di seguito chiamata Ddp) dovrà essere inoltrata a pena di irricevibilità con l’apposito modulo debitamente compilato, sottoscritto e controfirmato. La Ddp costituisce proposta irrevocabile per il richiedente e comporta l'accettazione da parte sua delle presenti "Condizioni Generali di Partecipazione". Il “Regolamento Tecnico di Manifestazione”, “Fascicolo Sicurezza e Moduli Vari” e il "Regolamento di Quartiere" saranno inviati all’espositore una volta firmata la Ddp. La Ddp verrà valutata dall’Organizzatore e/o da Promozione, che decideranno con assoluta autonomia e con il solo obbligo di indicare i motivi della mancata accettazione esclusivamente per le domande pervenute all’Organizzatore e/o a Promozione almeno 60 giorni prima della data di inizio della Manifestazione, qualora il richiedente ne faccia formale istanza entro trenta giorni dalla data di inizio della Manifestazione. I concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi e generali dovranno obbligatoriamente allegare alla loro domanda di partecipazione l'elenco delle case da essi rappresentate ed i cui prodotti intendono esporre. Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione e/o campionatura di prodotto che dovesse essergli richiesta per decidere sull'accoglimento della Ddp e per accertare - in qualsiasi momento - il rispetto delle condizioni di partecipazione alla Manifestazione. Nel caso di accoglimento della Ddp ne verrà data comunicazione al richiedente con e-mail indirizzata al Referente aziendale per la partecipazione alla manifestazione indicata dall’Espositore nella Ddp. Nella comunicazione di accoglimento, all’Espositore verranno comunicati i dati di accesso al portale per l’indicazione degli ulteriori dati utili per la partecipazione alla manifestazione. La comunicazione di accoglimento della Ddp comporta l’accettazione della proposta irrevocabile formulata con essa dall’Espositore e conseguentemente l’assunzione da parte di quest’ultimo, di tutti gli impegni contenuti nelle presenti condizioni, anche in assenza del successivo accesso al portale. Per le Ddp pervenute almeno 60 giorni prima della data di inizio della Manifestazione, l’e- mail di accettazione verrà spedita almeno 30 giorni prima di tale data. Per le Ddp pervenute successivamente, la comunicazione di accettazione inviata con e-mail dovrà pervenire al richiedente almeno il giorno precedente alla data di inizio della Manifestazione. Resta inteso che è responsabilità dell’Espositore comunicare tempestivamente l’eventuale modifica del Referente aziendale per la partecipazione alla manifestazione e/o relativo indirizzo e-mail; fermo restando che in caso di omessa rettifica, le comunicazioni si intenderanno comunque correttamente ricevute. Art. 4 - TERMINI DI PAGAMENTO L’Espositore, allorché avrà ricevuto la comunicazione della accettazione della Ddp, sarà tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo pattuito, anche in assenza dell’accesso al portale, con pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data della fattura emessa a suo carico e, in ogni caso, prima della data di inizio della Manifestazione. In mancanza di pagamento entro i termini indicati, l'Organizzatore e/o Promozione potrà considerare risolto il contratto per inadempienza del partecipante, senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice. In tal caso, l'Organizzatore e/o Promozione ne darà formale comunicazione all'interessato, con e-mail indirizzata al Referente aziendale per la partecipazione alla manifestazione e - oltre ad essere svincolato da ogni impegno e a poter disporre dello stand assegnandolo ad altri richiedenti - avrà diritto all'integrale pagamento, a titolo di penale, dell’intero corrispettivo dovuto per la partecipazione nonché ogni altro corrispettivo contrattuale, detratto quanto già eventualmente percepito per tali titoli e fatto salvo ogni suo diritto a risarcimento degli eventuali maggiori danni. Art. 5 - ASSEGNAZIONE DEGLI STAND L'assegnazione degli stand è di esclusiva e autonoma competenza dell'Organizzatore e/o di Promozione. Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate dall'Espositore si intendono puramente indicative, non possono vincolare o condizionare la domanda di partecipazione e quindi si considerano come non apposte. Inoltre, l'Organizzatore e/o Promozione avranno facoltà di spostare, ridurre lo stand già assegnato, ovvero di trasferirlo in altra zona espositiva senza alcun diritto dell’Espositore a indennizzi o a risarcimenti di sorta. Saranno comunque tenuti a darne comunicazione all'Espositore con e-mail spedita almeno 10 giorni prima dell'inizio della Manifestazione. Art. 6 - FACOLTÀ DI RECESSO L’Espositore che non sia in grado di intervenire alla Manifestazione potrà recedere dal presente contratto dandone comunicazione all'Organizzatore e/o a Promozione con lettera raccomandata A.R. o PEC (Slow Food Promozione: [email protected] e BolognaFiere [email protected]) almeno 60 giorni prima della data di inizio della Manifestazione. L’Espositore avrà diritto a ottenere la restituzione di eventuali somme già versate a titolo di corrispettivo. Se viceversa detta comunicazione verrà data con un preavviso inferiore di 60 giorni prima della data di inizio della Manifestazione, l’Espositore sarà tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo di partecipazione, salvo il diritto dell’Organizzatore e/o di Promozione per eventuali maggiori danni diretti ed indiretti. L’Organizzatore e/o Promozione potranno comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori. Se la comunicazione di recesso non verrà addirittura data e l'Espositore non appronterà il proprio stand, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre che al pagamento dell'intera tariffa di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti e indiretti subiti dall'Organizzatore e/o da Promozione. Pure in questa ipotesi, l'Organizzatore e/o Promozione potranno disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori. L'Organizzatore e/o Promozione potranno recedere a propria discrezione dal contratto sino a due settimane prima della data di apertura della Manifestazione, e - per motivi attinenti alla organizzazione della rassegna e al suo regolare svolgimento - sino al giorno di apertura. In tali ipotesi l'Organizzatore e/o Promozione non saranno tenuti a indennizzi e/o risarcimenti di sorta, ma dovranno restituire la tariffa di partecipazione eventualmente già incassata. Art. 6 bis - INADEMPIMENTO DELL’ESPOSITORE In caso di inosservanza delle prescrizioni indicate nelle presenti Condizioni generali di partecipazione e di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente Ddp, ivi incluso anche il caso di mancato pagamento, da parte dell’Espositore, l’Organizzatore e/o Promozione potranno, tenendo conto della gravità del fatto: - non attivare i servizi accessori comprese tutte le utenze necessarie per il regolare funzionamento dello spazio espositivo assegnato; - rifiutare la consegna dei pass per il parcheggio di auto, delle tessere espositori, dei biglietti visitatori in dotazione, della pianta guida-catalogo e di ogni altro materiale connesso alla partecipazione alla Manifestazione Fieristica; - ordinare l’immediata rimozione dei prodotti non ammessi, con potere di intervento diretto e immediato nel caso in cui l’Espositore non ottemperi immediatamente, fatti salvi ulteriori provvedimenti; - ordinare l’immediata chiusura del posteggio, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l’Espositore non ottemperi immediatamente, fatti salvi ulteriori provvedimenti; - disporre l’esclusione dell’Espositore dalle successive edizioni della Manifestazione. In nessun caso l’Espositore avrà diritto a rimborsi o indennizzi di qualsivoglia natura e rimarrà comunque obbligato a corrispondere per intero l’importo relativo ai canoni di partecipazione. Inoltre, l’Organizzatore e/o Promozione avranno in ogni caso titolo per richiedere il risarcimento del danno e delle spese sostenute per la pubblicazione del materiale in dotazione all’Espositore, eventualmente non consegnato per la rimozione dei prodotti esposti e/o la chiusura dello stand e/o per l’eventuale approntamento dello spazio, compresa l’assegnazione a diverso Espositore. Art. 7 - CONSEGNA DEGLI STAND Gli stand verranno messi a disposizione degli Espositori nei termini indicati nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione" e il loro allestimento dovrà essere completato entro la data indicata nello stesso “Regolamento Tecnico di Manifestazione”: in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempienza dell’Espositore con le stesse modalità e conseguenze di cui all'art. 6. Per poter accedere al Quartiere Fieristico durante le fasi di allestimento e disallestimento, l’Espositore che ne ha diritto (come indicato nel Regolamento tecnico), dovrà accreditarsi sul sito http://pass.bolognafiere.it seguendo le indicazioni fornite da BolognaFiere. Dalla pagina PASS l’Espositore può autorizzare l’ingresso al Quartiere Fieristico di eventuali aziende affidatarie Incaricate (allestitori, fornitori, corrieri ecc..) assegnando loro una pratica Gli Incaricati riceveranno una mail automatica dal sistema con le credenziali per accedere al portale Pass. Ricordiamo che in Pass, sia l’Espositore (con il proprio account) che l’Incaricato (con il proprio account) potranno inserire i nominativi del proprio personale e le targhe dei mezzi per stampare i pass necessari all’accesso al Quartiere Fieristico, nei giorni di allestimento e disallestimento. Qualora le aziende Espositrici/Incaricate non visionassero la documentazione ivi pubblicata, tra cui il D.U.V.R.I., non potranno stampare i pass e/o titoli di ingresso al Quartiere Fieristico. L’Espositore è responsabile del possesso dei requisiti tecnico-professionali delle aziende che, in suo nome, interverranno nel quartiere fieristico. L’Organizzatore potrà definire, anche ai fini della normativa sulla sicurezza del lavoro, particolari criteri di accesso al Quartiere Fieristico durante i lavori di allestimento nonché limitare l’accesso dei mezzi e/o prevedere addebiti in caso di permanenza dei mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi definiti dall’Organizzatore. In particolare, qualora gli autoveicoli ed i mezzi in generale permangano nel Quartiere Fieristico oltre le due ore, potrà essere addebitato all’Espositore, attraverso la cui password è stato accreditato il veicolo, l’importo di € 500,00 oltre IVA. Art. 8 - ALLESTIMENTI Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello spazio espositivo assegnato e rispettare quanto previsto nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari” e la loro altezza non dovrà superare l'altezza consentita dal citato Regolamento. Gli allestimenti degli stand, indipendentemente dalla loro superficie, sono classificati in Standard e Fuori Standard secondo caratteristiche riportate dettagliatamente nel “Regolamento Tecnico e Moduli Vari” e sul “Modulo 0” (documento dedicato solo agli espositori con stand Fuori Standard), che qui si intende integralmente richiamato ed accettato dall’Espositore. Per la realizzazione di qualsiasi allestimento è fatto obbligo di trasmettere a BolognaFiere il “Modulo 0”, scaricabile dall’area riservata Espositori nella pagina moduli del sito www.befair.eu. Nel caso di allestimenti Fuori Standard, l’Espositore ha l’obbligo di trasmettere all’Organizzatore, per l’approvazione, il progetto dell’allestimento timbrato e firmato da Tecnico Abilitato oltreché i documenti previsti dal “Regolamento Tecnico di Manifestazione e dal Modulo 0”. Tutti i documenti sopracitati dovranno essere inviati entro e non oltre la scadenza stabilita nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione”, in caso contrario verrà addebitato all'Espositore l'importo di 500,00 € oltre IVA oltre agli eventuali costi indicati sul “Modulo 0”. BolognaFiere si riserva, in ogni caso, il diritto di non consentire il montaggio degli allestimenti Fuori Standard che non siano stati preventivamente approvati. Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle prevenzioni incendi. L’Espositore si impegna a rispettare la normativa relativa ai locali di pubblico spettacolo ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari”. Sarà facoltà di BolognaFiere richiedere, se necessario, l’intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. È fatto obbligo all’Espositore di tenere, all’interno del proprio spazio espositivo, estintori a norma in quantità adeguate come da “Regolamento Tecnico di Manifestazione”. La mancata osservanza di quanto dettagliatamente previsto nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari” attribuirà a BolognaFiere la possibilità di chiudere lo spazio espositivo e/o di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, fermo restando ogni responsabilità civile e penale dell'Espositore. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione e conduzione degli impianti, alla conformità dei materiali di allestimento, alla normativa antincendio e per eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di BolognaFiere o di terzi, è a carico esclusivamente dell'Espositore. L’inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all’autorità giudiziaria. Art. 9 - RICONSEGNA DEGLI STAND Al termine della manifestazione e non prima, gli Espositori/Incaricati dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati. Lo sgombero degli spazi espositivi dovrà essere ultimato entro la data al riguardo indicata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari". È fatto obbligo all’Espositore di riconsegnare lo spazio espositivo assegnato nello stato in cui gli è stato affidato. Durante tutte le fasi della Manifestazione è vietato abbandonare materiali di risulta e/o rifiuti nelle aree espositive e nel Quartiere Fieristico. I materiali residui relativi ai lavori di allestimento e disallestimento dovranno essere smaltiti a cura dell’Espositore e/o suoi Incaricati, e i corridoi dei padiglioni dovranno essere mantenuti liberi da qualsiasi tipo di materiale di risulta o di ingombro. Come disposto dalle norme di legge in tema di protezione ambientale, gli Espositori delle aree libere, in ogni caso non quelli che hanno postazioni preallestite, sono obbligati a dichiarare con quali modalità intendano provvedere a trattare i residui di allestimento mediante compilazione obbligatoria della modulistica di manifestazione. In caso di mancato rispetto dei tempi di disallestimento e/o di inerzia da parte dell’Espositore e/o dell’Incaricato allo sgombero dell’area, l’Espositore stesso esprime il proprio irrevocabile consenso affinché si provveda d'ufficio considerando quanto rimasto sullo spazio espositivo assegnato come materiale di rifiuto da avviare alle discariche pubbliche. L'Espositore sarà quindi tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette sostenute per lo sgombero, con un minimo di € 700,00 per ogni 16,00 m2 di superficie e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni. Il partecipante espressamente autorizza l'Organizzatore a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell'Espositore e/o dei suoi Incaricati, in uscita dal Quartiere Fieristico, non si trovino prodotti e materiali diversi da quelli installati nello stand ed elencati nel buono d'uscita, autorizzando l'Organizzatore a impedire l'uscita di prodotti e materiali non elencati in detto buono. L'Organizzatore e/o Promozione non assumono alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dall’Espositore nel Quartiere Fieristico. Art. 10 - ACCESSO AL QUARTIERE La Manifestazione è aperta ai Visitatori, muniti del prescritto documento d'ingresso, ogni giorno secondo l'orario che l'Organizzatore si riserva di stabilire ed eventualmente di modificare, anche nel corso della Manifestazione. Per consentire il libero ingresso, degli Espositori e del loro personale, alla Manifestazione, l'Organizzatore predisporrà apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari", il cui utilizzo comporta l'accettazione del presente regolamento. L'Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di coloro ai quali fornisce tessere d'ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari, collaboratori ed aziende incaricate, nell'espletamento delle mansioni a essi attribuite. All'interno del Quartiere Fieristico è fatto divieto assoluto a chiunque di promuovere offerte od oblazioni per istituzioni riconosciute, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità della Manifestazione. Resta inteso che le modalità di accesso, le disposizioni tecniche, le attività di montaggio e smontaggio degli stand e in genere lo svolgimento della Manifestazione potranno subire delle modifiche e/o revisioni a seguito di eventuali disposizioni normative che dovessero intervenire. Art. 11 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI - RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DI BOLOGNAFIERE – CLAUSOLA DI MANLEVA Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. L’Espositore è obbligato a presidiare, con proprio personale, la postazione espositiva durante tutto il periodo di apertura della manifestazione. L’Espositore è unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione (compreso il periodo di allestimento / disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nella postazione espositiva. Quale custode della postazione espositiva l’espositore si obbliga a manlevare, sostanzialmente e processualmente, BolognaFiere e Promozione e a mantenerle indenni da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall’utilizzo dello stand e dello spazio espositivo assegnato. BolognaFiere pur provvedendo per tutta la durata della manifestazione e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stand a un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all'interno del Quartiere Fieristico, così come Promozione sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore. L'Espositore sarà responsabile anche verso BolognaFiere di tutti i danni diretti e indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui o a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati da BolognaFiere). Art. 12 - ASSICURAZIONI - ESONERI, ASSUNZIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ L’Espositore beneficerà delle seguenti assicurazioni stipulate da BolognaFiere: a) garanzia All Risks (inclusi incendio e furto) per danni materiali e diretti ad arredamento, allestimento, attrezzature e merci nello stand, esclusi denaro, valori, preziosi e simili ed escluso il software installato su elaboratori elettronici ed esclusi i danni da mancato uso dell’arredamento, dell’allestimento, delle attrezzature e delle merci durante il periodo di svolgimento della Manifestazione: copertura € 10.000,00 a primo rischio assoluto (inclusi incendio e furto), con franchigia assoluta di € 300,00 per ogni danno elevata ad € 600,00 per i danni verificatisi dopo la chiusura della manifestazione; b) garanzia per Responsabilità Civile Verso Terzi, comprendente i danni da incendio: massimale unico € 10.000.000,00; c) garanzia per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro: massimale per sinistro € 3.000.000,00 con limite di € 2.000.000,00 per persona; d) rinuncia da parte dell’Assicuratore ad ogni rivalsa verso tutti gli Espositori e BolognaFiere Le coperture assicurative sopra indicate sono disciplinate dalle condizioni e limitazioni che l’Espositore potrà richiedere alla Segreteria Organizzativa della manifestazione, e che saranno riportate nella documentazione relativa alla manifestazione stessa. Dette coperture non escludono la responsabilità dell’Espositore per tutti i rischi che secondo l’autonoma valutazione dell’Espositore non fossero garantiti o che superassero i limiti di copertura sopra riportati. L’Espositore stesso dovrà provvedere alle opportune coperture integrative. In particolare, in funzione dell’esistenza di un sistema di videosorveglianza, l’Espositore prende atto che, in caso di furto, la relativa denuncia alla Pubblica Autorità deve pervenire all’Assicuratore entro sette giorni dalla conclusione della manifestazione e che il mancato rispetto del termine può comportare la perdita del diritto all’indennizzo. L’Assicuratore curerà anche la gestione dei sinistri e le procedure di liquidazione al termine della manifestazione. In ogni caso, l’Espositore si obbliga a inserire nelle coperture integrative la rinuncia dell’assicuratore a ogni azione di rivalsa verso gli Espositori, BolognaFiere e Promozione, e in difetto dovrà tenerli sollevati da ogni azione che dovesse essere svolta nei loro riguardi. Preso atto di quanto sopra, l’Espositore, comunque, (per sé e per i propri collaboratori o incaricati) espressamente esonera l’Organizzatore e Promozione da ogni responsabilità per perdite o avarie che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnatogli, durante lo svolgimento della Manifestazione o durante l’allestimento e disallestimento dello stand, e di quanto ivi si trova, e assume a proprio carico la responsabilità degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso nello stesso, e non coperti nei termini e modi sopra indicati o attivati dall’Espositore stesso. L’Organizzatore e Promozione declinano ogni responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati ecc. Anche per i danni diretti l’Espositore accetta che l’Organizzatore e Promozione limitino la loro responsabilità ai limiti e massimali delle coperture assicurative sopra riportati. L’Espositore accetta tali limitazioni di responsabilità. Art. 13 – RECLAMI Eventuali reclami relativi all’organizzazione e alla realizzazione della Manifestazione dovranno essere immediatamente notificati per iscritto all’Organizzatore e comunque entro sette giorni dalla conclusione della Manifestazione. Reclami successivi non potranno costituire oggetto di controversia con l’Organizzatore e/o con Promozione. Art. 14 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi Espositori, dell'Organizzatore e/o di Promozione. L'Organizzatore e/o Promozione si riservano tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone o effettuandone anche la vendita. L’utilizzo delle immagini per gli scopi sopra indicati sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. L’Espositore si assume ogni responsabilità in merito alla titolarità di diritti su marchi ed altri segni distintivi, brevetti, invenzioni industriali, modelli industriali, diritti d’autore inerenti i prodotti e/o i macchinari esposti. L’Espositore, pertanto, manleva BolognaFiere e Promozione da ogni onere e responsabilità nel caso di violazione dei suddetti diritti e comunque in ogni caso di violazione delle norme a tutela della concorrenza sia nei confronti di altri Espositori sia nei confronti di terzi in genere. Eventuali controversie al riguardo tra Espositori o tra Espositori e terzi, dovranno pertanto essere risolte direttamente tra gli stessi, con esonero di BolognaFiere e Promozione da qualunque onere e/o responsabilità. Art. 15 - TEMPORANEA IMPORTAZIONE La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera per la esposizione quali campioni in occasione della Manifestazione, dovrà avvenire - a spese dell'Espositore - tramite lo spedizioniere ufficiale di BolognaFiere secondo le modalità previste nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari", con esonero di ogni responsabilità per l'operato dello spedizioniere ufficiale anche nei riguardi di BolognaFiere e/o di Promozione. Art.16 - PRESENTAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE, GRU, PONTEGGI, ECC., E DISCIPLINA DEI MACCHINARI ESPOSTI IN FUNZIONAMENTO Per l'esposizione di strutture prefabbricate, di gru a torre, di gru automontanti e simili, ponteggi, armature provvisorie ed impalcature in genere, l'Espositore, oltre a garantire la piena e scrupolosa applicazione di tutte le norme di sicurezza, legislative, regolamentari, di buona tecnica, nonché dettate dall'esperienza e dalla prudenza, per tutto il periodo di permanenza nel Quartiere Fieristico si impegna ad osservare scrupolosamente anche le indicazioni di BolognaFiere. I macchinari esposti non possono essere azionati, salvo deroga rilasciata per iscritto dalla Divisione Operations di BolognaFiere, purché ciò non comporti pericolo o molestia. In tal caso i macchinari dovranno essere dotati dei dispositivi necessari per prevenire infortuni, rumori molesti, cattivi odori, nonché l'emissione di gas e di liquidi; non potranno essere azionati, all'interno dei padiglioni, da motori a scoppio funzionanti; e non dovranno comportare l'impiego di carburanti o di bombole a gas. In ogni caso essi dovranno essere conformi alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica, ed essere corredati dalla relativa documentazione amministrativa delle Autorità competenti. L'Espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità civile e penale per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza dell'i- nosservanza e violazione delle norme e/o indicazioni in parola. È fatto salvo il diritto di intervento diretto di BolognaFiere per disporre od effettuare l'allontanamento dal Quartiere di eventuali strutture non rispondenti alle disposizioni di cui sopra. Art. 17 - SERVIZI TECNICI A richiesta degli Espositori, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari", BolognaFiere fornirà agli Espositori il servizio di energia elettrica sia per illuminazione che per forza motrice ed i servizi di acqua ed aria compressa. Inoltre BolognaFiere, si riserva di attivare, ovvero di appaltare o di concedere esclusive per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le modalità di esercizio. In particolare: - i collegamenti e le disconnessioni tra l'impianto elettrico o l'impianto idrico costruiti dagli Espositori, - e rispettivamente - la cassetta di derivazione e le prese d'acqua, potranno essere effettuati esclusivamente dalle ditte autorizzate da BolognaFiere, che accerteranno il rispetto delle norme del "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari"; - il servizio di pulizia degli stand dovrà essere effettuato a cura e spese dei rispettivi Espositori tramite proprio personale, o avvalendosi della ditta all'uopo autorizzata da BolognaFiere; - i collegamenti e le disconnessioni di apparecchi telefonici potranno essere effettuati solo dal fornitore autorizzato da BolognaFiere; - per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci, gli espositori dovranno avvalersi esclusivamente dello Spedizioniere Ufficiale di BolognaFiere; - è consentito l'accesso ai padiglioni ai soli mezzi elettrici. L'Espositore prende atto che i "servizi" (sia gestiti direttamente da BolognaFiere, sia appaltati, che concessi in esclusiva) assicurano regolari prestazioni nell'ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, ed in ogni caso esonera BolognaFiere, nonché gli appaltatori ed i concessionari dei servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi. Art. 18 - STAMPATI INFORMATIVI E INFORMAZIONI ON-LINE L’Organizzatore si riserva di provvedere alla realizzazione del Catalogo e alla diffusione di informazioni (anche in forma sintetica od abbreviata) contenute nella Domanda di Partecipazione, sugli Espositori e sui prodotti e/o servizi dagli stessi presentati, oltre che su quant’altro esposto o presentato, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati, chiavette, internet od altro) che riterrà più idonei senza alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni, errori o malfunzionamento. I dati riportati saranno riferiti alle domande di adesioni pervenute ed accettate sino a 45 giorni prima della data di apertura della Manifestazione. Tutto ciò non pregiudica il diritto dell’Organizzatore di modificare l'assegnazione degli stand. Quanto sopra vale anche per il contenuto di altri moduli informativi sottoscritti dall’Espositore o da un suo incaricato e messi a disposizione dell’Organizzatore anche a mezzo di strumenti informatici. L’Organizzatore si riservano di prevedere, sul sito Internet della Manifestazione, aree riservate al singolo Espositore, alle quali l’Espositore stesso potrà accedere con Password e Username personali per mettere on-line, inviare o modificare informazioni riguardanti la propria azienda. L’Espositore è il solo responsabile dei contenuti inseriti nell’area ad esso riservata e del corretto uso, anche da parte di terzi, della Password e dell’Username assegnatogli dall’Organizzatore. Art. 19 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite dell'Organizzatore o dei concessionari di BolognaFiere ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali. Art. 20 - PARCHEGGI Per motivi di sicurezza ai parcheggi predisposti per gli Espositori potranno accedere - sino ad esaurimento dei posti disponibili – esclusivamente le autovetture (si intendono perciò esclusi tutti i mezzi diversi come ad esempio veicoli commerciali, camion, etc. ...) munite di apposito contrassegno rilasciato dall'Organizzatore e la sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e solo durante l'orario di apertura del Quartiere Fieristico. È severamente vietata la sosta dei veicoli commerciali e dei camion di qualsiasi genere all’interno del Quartiere Fieristico, anche solo per brevi periodi. È altresì severamente vietata la sosta delle autovetture fuori dagli spazi consentiti e dopo l’orario di chiusura del Quartiere Fieristico. In caso di inosservanza di tali disposizioni, l’Organizzatore potrà attivarsi per ottenere la rimozione forzata del veicolo fuori dal parcheggio, oppure l’apposizione di mezzi meccanici inibitori dell’utilizzo dello stesso, a rischio e spese dell'Espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo, il quale rimarrà responsabile in solido con l'Espositore per le relative spese. L’Organizzatore si riserva la facoltà di non ammettere alla prossima edizione della manifestazione l’Espositore che non abbia rispettato, anche tramite i propri incaricati, i divieti sopra descritti. Ciascuno degli occupanti dei veicoli dovrà essere munito di documento valido per l'accesso al Quartiere Fieristico. Poiché i parcheggi non godono di custodia, l’Organizzatore è esonerato da ogni responsabilità di custodia del veicolo e non sarà responsabile per danni e furti di ogni genere. Art. 21 - DIVIETI PARTICOLARI In particolare agli Espositori è vietata: - qualunque vendita con consegna immediata e sul posto della merce all'acquirente, a eccezione dei settori nei quali l'Organizzatore disponga che ciò sia possibile; - la cessione anche parziale e lo scambio anche parziale dello stand; - l'esposizione di prezzi, ad eccezione dei settori nei quali l'Organizzatore disponga che ciò sia possibile; - qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva; - l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare dalla domanda di partecipazione; - l'esposizione di cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate; - l’utilizzo, a qualsiasi scopo, di MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO (APR) all’interno del Quartiere Fieristico. Eventuali deroghe dovranno essere richieste alla Direzione Operations di BolognaFiere, che si riserva di valutare, nell’ambito di quanto previsto dalla vigente normativa, la possibilità di utilizzo secondo modalità e procedure da concordare; - ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all’interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Organizzatore e della Divisione Operations di BolognaFiere; è inoltre di competenza esclusiva dell’Espositore la richiesta e l’acquisizione di eventuali autorizzazioni dagli enti preposti (autorità sanitarie, di pubblica sicurezza ecc…), e l’assolvimento di eventuali diritti di autore (autori ed editori) e diritti connessi (produttori ed artisti), per le iniziative di cui sopra, se e in quanto richieste; - La diffusione di musica dal vivo e registrata mediante l’uso di apparecchi per la riproduzione di musica e di suoni. Eventuali eccezioni potranno essere autorizzate per iscritto dall’Organizzatore solo a condizione che l’Espositore non arrechi disturbo e abbia provveduto ad assolvere gli obblighi di legge per il pagamento dei relativi diritti; - l’utilizzo, all’interno del Quartiere Fieristico, di propri carrelli elevatori e mezzi di sollevamento; - qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i partecipanti alla manifestazione. A tal fine l’espositore si impegna ad accettare, ai fini espositivi e per garantire il corretto svolgimento della manifestazione tutte quelle iniziative che l’Organizzatore potrà intraprendere per garantire l’immediata cessazione di eventuali possibili concorrenze sleali, o per tutelare gli altri espositori e l’Organizzatore stesso. I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza, igiene, inquinamento in generale, per le persone e per le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative, contenuti nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari", si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto, e l'Espositore si impegna ad osservarli strettamen- te. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dalla Divisione Operations di BolognaFiere. In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, l’Organizzatore potrà applicare le sanzioni previste dal “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari” e/o risolvere il contratto di partecipazione alla Manifestazione senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'Espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'Espositore. Art. 22 - RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE È facoltà discrezionale e insindacabile dell'Organizzatore apportare modifiche alle date di svolgimento della Manifestazione, senza che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti. Inoltre l'Organizzatore potrà ridurre la Manifestazione, ovvero sopprimerlo in tutto o in alcuni suoi settori, senza con ciò essere tenuto alla corresponsione di indennizzi, penali o danni di sorta. In tali casi l'Organizzatore dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta, per lettera raccomandata o PEC, da inoltrarsi almeno 15 giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione. Art. 23 - FORZA MAGGIORE Costituisce forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza ("Evento di Forza Maggiore") che impedisca di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui risulti provato che: a) l'impedimento è fuori dal ragionevole controllo; e b) esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto; e c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati. Le condizioni di cui alle lettere (a) e (b) si considerano realizzate, salvo prova contraria, in presenza dei seguenti eventi: guerra (dichiarata o meno), invasioni, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare sul territorio nazionale o internazionale; guerre civili, sommosse, ribellioni e/o rivoluzioni, insurrezioni, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; embarghi; necessità di rispettare qualsiasi legge o ordine governativo, espropriazione, requisizione, nazionalizzazione; peste, epidemie, calamità naturali o eventi naturali estremi in generale; esplosioni, incendi, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, del sistema informativo o dell'energia; boicottaggi, scioperi e serrate, occupazione dei locali. Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore l’Organizzatore saranno esonerati dall’obbligo di adempiere alle loro obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l’impedimento impedisce l’adempimento, purché ne venga data notizia all’altra parte senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonero produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l’altra parte. L'altra parte potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione. Qualora, a causa di un Evento di Forza Maggiore, si renda necessario rinviare la Manifestazione, l’Organizzatore e/o Promozione tratterranno le somme già ricevute che potranno essere utilizzate dall’Espositore - senza alcuna garanzia sulla variazione delle tariffe - per la partecipazione all’evento nelle nuove date. Se, a causa di un Evento di Forza Maggiore, dovesse essere necessario cancellare l’evento, l’Organizzatore e/o Promozione provvederanno alla restituzione delle somme eventualmente incassate senza che essi possano, a qualsiasi titolo o per qualsiasi motivo, pretendere alcun risarcimento nei confronti dell’Organizzatore e/o Promozione. Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore l'Espositore sarà esonerato dall’obbligo di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l’impedimento impedisce l’adempimento, purché ne venga data notizia debitamente documentata all’Organizzatore e/o a Promozione senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonero produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l’altra parte che potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione. Qualora l'Espositore, a causa di un Evento di Forza Maggiore, sia impossibilitato a essere presente alla Manifestazione, l’Organizzatore e/o Promozione tratterrà le somme già ricevute che potranno essere utilizzate dall’Espositore - senza alcuna garanzia sulla variazione delle tariffe - per la partecipazione all’evento nelle edizioni successive. A fini di chiarezza si precisa che, nelle ipotesi di Evento di Forza Maggiore, non troveranno applicazione i termini per la comunicazione previsti dall’art. 22 “Rinvio, Riduzione o Sospensione della Manifestazione”. Art.24 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - ELEZIONE DI DOMICILIO - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI - GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE È fatto obbligo all'Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendio, alla prevenzione infortunistica e alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di BolognaFiere. L'Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, etc.). L'Espositore elegge il proprio domicilio, a ogni effetto di legge, presso la sede di BolognaFiere ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Bologna. Il rapporto fra l'Organizzatore, Promozione, l'Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane. Art. 25 - RAPPORTI CON BOLOGNAFIERE L'Espositore prende atto che la Manifestazione avrà svolgimento nel Quartiere Fieristico di BolognaFiere, e si impegna ad osservare - e a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori - le disposizioni regolamentari emesse da BolognaFiere. L’Espositore dichiara di aver preso visione del Codice Etico dell’Organizzatore reperibile sul sito www.bolognafiere.it e di Promozione, al link https://www.slowfood.it/organizzazione/organizzazione/, di condividerne e di accettarne integralmente i contenuti, consapevole delle possibili conseguenze e sanzioni derivanti dalla violazione dei principi e delle norme ivi previsti Ogni diritto dell'Espositore farà carico soltanto ed esclusivamente all'Organizzatore, mentre ogni e qualsiasi obbligo di comportamento assunto dall'Espositore si intenderà esteso anche a favore di BolognaFiere che sarà quindi legittimato - in caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge - a intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel Quartiere. Art. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Informativa all’Interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 L’Organizzatore e/o Promozione si impegnano a trattare i dati personali messi a disposizione dall’Espositore nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché delle linee guida e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati e di ogni altra normativa applicabile. Per ulteriori approfondimenti relativi al trattamento dei dati personali effettuato da Promozione, si puo' prendere visione al seguente link https://privacy.slowfood.com. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, si approvano specificamente le clausole riguardanti: • Forma e irrevocabilità della domanda di partecipazione (Articolo 2) • Discrezionalità dell’Organizzatore (Articolo 2); • Facoltà di risolvere o di recedere dal contratto ovvero di sospenderne l’esecuzione (Articoli 4, 6, 6bis, 7, 8, 21, 23, 26) • Clausola penale (Articoli 4, 6, 8, 9) • Rinuncia a indennizzi o risarcimenti (Articoli 5, 6) • Limitazioni alla facoltà di recesso (Articoli 6, 6bis, 22) • Limitazione o esonero di responsabilità (Articoli 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23) • Assunzione di responsabilità (Articoli 8, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 25) • Modalità di fornitura di servizi (Articoli 17, 19) • Foro territorialmente competente in via esclusiva (Articolo 24) • Trattamento dati e prestazione consenso (Articolo 26) *** ** *** MODULO PRIVACY Disposizioni contrattuali in materia di riservatezza e protezione dei dati Il presente articolo rimanda ai trattamenti di dati relativi alla stipula del contratto di forniture di spazio espositivo virtuale e ai relativi obblighi contrattuali. Tutti i dati personali che risultano dal presente Accordo e dagli ordini che ne derivano, relativi tanto alle parti quanto al personale delle parti e/o a terzi identificati e identificabili coinvolti a qualsiasi titolo, devono essere trattati conformemente al Reg. UE 2016/679 -GDPR- e al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali - e secondo quanto previsto nella privacy policy che il titolare del trattamento ha reso disponibile al link https://privacy.slowfood.com. Con la sottoscrizione del presente Accordo le parti dichiarano di essere state debitamente informate ai sensi di legge, anche in virtù degli artt. 13-14 del GDPR 2016/697 e di essere, pertanto, a conoscenza delle modalità e finalità della raccolta e del trattamento dei dati personali forniti per la compilazione dello schema contrattuale e in relazione al presente incarico, nonché dei medesimi diritti che la legge conferisce agli interessati, verso i quali si fa parte diligente nel riferire le informazioni necessarie previste dalle norme di legge. Ciascuna parte si impegna a valutare le basi giuridiche rilevanti e, se del caso ad acquisire il consenso al trattamento, previamente alla trasmissione all’altra parte dei dati personali anche da parte dei soggetti coinvolti nelle attività previste, al fine di ottemperare agli obblighi del presente contratto e normativi, nei limiti dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, non eccedenza e responsabilizzazione, compresa la protezione sin dalla protezione e per impostazione predefinita. Tutti i dati personali saranno trattati, comprese le comunicazioni a terzi dei suddetti dati per finalità connesse all’adempimento contrattuale o all’osservanza di obblighi di legge, ivi compresa l’adozione di misure di sicurezza. I dati saranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista dalla legge e fino al compimento della prescrizione legale. Le parti reciprocamente confermano che il trattamento dei dati personali forniti per la compilazione dello schema contrattuale, per le finalità amministrativo-contabili e per gli scopi organizzativi e di contatto tra le parti si basa su obbligazioni precontrattuali e contrattuali, nonché su obblighi di legge e pertanto non è richiesto il consenso al trattamento. L’espositore dichiara di aver letto e compreso l'informativa privacy e di non opporsi ai trattamenti previsti, sulla base del legittimo interesse del titolare, con specifico riguardo ai capitoli “espositori, relatori, cuochi e ospiti degli eventi fieristici” e “chiunque relativamente alle proprie immagini audio e video”. Modello organizzazione, gestione, controllo e Codice Etico Promozione ha adottato ed efficacemente attuato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato a prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 in materia di “Responsabilità amministrativa degli enti”. L’Espositore si impegna, nello svolgimento delle attività oggetto dell’accordo, al rigoroso rispetto dei principi sanciti nel Modello 231/2001 e nel Codice Etico di Slow Food Promozione Srl SB, scaricabile al sito https://www.slowfood.it/slow-food-promozione- societa-benefit/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-d-lgs-231-01/ Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione. L’adozione, da parte dell’Espositore, di comportamenti in violazione delle prescrizioni di cui alla presente clausola, darà diritto a Slow Food Promozione Srl SB di risolvere anticipatamente il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. e di chiedere il risarcimento dell’eventuale danno.